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Affidamento condiviso


L’affido condiviso è disciplinato dalla legge n. 50 dell’ 8 febbraio 2006 la quale prevede l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio anche disgiunto della potestà genitoriale, quale regola generale, mentre l’affidamento dei figli ad un solo genitore è considerata come mera eccezione, diversamente dalla precedente normativa.

Tale normativa viene considerata come applicazione del principio della bigenitorialità, già presente in altri ordinamenti.

Tale forma di affidamento riguarda tutti i casi di dissoluzione della famiglia, sia legittima che di fatto.

Pertanto verrà applicata sia nei casi di separazione e divorzio che di cessazione della convivenza di fatto.

Nei primi due casi il Tribunale competente sarà quello ordinario, mentre nel terzo caso si dovrà adire il Tribunale per i minorenni.

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