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Amministratore di sostegno


E’un istituto giuridico introdotto dal legislatore con la Legge numero 6 del 9 gennaio 2004.

Tale legge prevede che colui che privo in tutto o in parte di autonomia, per effetto di una infermità fisica o psichica, si trovi nella impossibilità – temporanea o permanente- di espletare le attività quotidiane e di provvedere ai propri interessi ha diritto di essere affiancato da un amministratore di sostegno..

Questa figura è nominata dal Giudice Tutelare e scelto nell’ambito familiare dell’assistito. Possono essere nominati amministratori di sostegno tutti i parenti entro il 4º grado. L’interessato può rivolgersi ad un avvocato per la presentazione della richiesta al Giudice tutelare. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta il giudice provvederà alla nomina dell’amministratore..

Il decreto è immediatamente esecutivo.

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