Nullità di matrimonio
Detta impropriamente e comunemente “annullamento di matrimonio”
Per attestare la
nullità del matrimonio i fedeli si rivolgono all'autorità giudiziale della Chiesa al fine di ottenere una dichiarazione
che attesti l'invalidità del vincolo matrimoniale.
Vi sono 3 gruppi di cause che possono
invalidare il matrimonio:
- Il primo può essere individuato dalla presenza di un
impedimento al momento della
celebrazione del matrimonio (cann. 1083-1094 CIC).
- Il secondo che comporta la
nullità del matrimonio è dato dal
difetto di forma legittima.
- Altro gruppo di cause sono quelle relative al
consenso. Il consenso può esistere ma essere giuridicamente difettoso in quanto la manifestazione di volontà esterna
non corrisponde a quella interna (cann. 1096-1103 CIC) e può essere inesistente quando la persona è incapace di emettere il consenso minimo stabilito dal
diritto canonico (can. 1095 CIC).
Nel
diritto canonico sono previste due forme di
scioglimento del matrimonio, come eccezione al principio di indissolubilità del vincolo: la
dispensa del matrimonio rato e non consumato (can. 1142)
e lo
scioglimento in favore della fede (privilegio Paolino can. e privilegio Petrino).
Di seguito è riportato l'articolo pubblicato sulla rivista Avvocati di famiglia. Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia n. 4 Luglio-Agosto2010:
Giurisdizione ecclesiastica
e giurisdizione civile
nell’ordinamento italiano
A proposito della vigenza
del Concordato
Lateranense (1929) e
dell’accordo di Villa
Madama (1984)