Divorzio congiunto e contenzioso
Vi sono due tipologie di divorzio: congiunto o contenzioso, che comportano la stessa procedura e gli stessi tempi e costi della separazione,
ad esclusione dell’addebito che non è previsto per il divorzio.
Decorsi tre anni dal giorno dell'udienza presidenziale, in sede di separazione,
può essere iniziata la procedura di divorzio. Prima del divorzio e in caso di circostanze sopravvenute le
parti possono di nuovo adire il Tribunale per la modifica dei patti della separazione ex art. 710 c.p.c..
Il divorzio stabilisce lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La pronuncia del divorzio non incide, però, sul sacramento religioso.
Col divorzio congiunto le parti stabiliscono consensualmente di adire, il Tribunale nella sede competente,
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o lo scioglimento del matrimonio civile,
nonché tutti i patti accessori e precisamente: assegnazione della casa coniugale, affidamento dei figli minorenni e la
allocazione degli stessi, assegno di mantenimento per i figli minorenni o per i figli maggiorenni non economicamente
autosufficienti ed eventualmente assegno al coniuge economicamente più debole.
In caso di mancato accordo una delle parti, indipendentemente dall’altra, può adire giudizialmente il coniuge
innanzi al Tribunale competente per ottenere il divorzio (divorzio contenzioso). Tale procedura è più lunga e dispendiosa
della precedente, ma in ogni caso già dalla prima udienza innanzi al Presidente, questi emetterà i provvedimenti provvisori
e urgenti inerenti i patti accessori di cui sopra.
Il giudizio si conclude con la sentenza di divorzio, dopo la quale le parti potranno convolare a nuove nozze.