Affidamento condiviso
L’affido condiviso è disciplinato dalla legge n. 50 dell’ 8 febbraio 2006 la quale prevede l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori,
con esercizio anche disgiunto della potestà genitoriale, quale regola generale, mentre l’affidamento dei figli ad un solo genitore è considerata
come mera eccezione, diversamente dalla precedente normativa.
Tale normativa viene considerata come applicazione del principio della bigenitorialità,
già presente in altri ordinamenti.
Tale forma di affidamento riguarda tutti i casi di dissoluzione della famiglia, anche quella di fatto.
Pertanto verrà applicata sia
nei casi di separazione e divorzio che di cessazione della convivenza di fatto.
Il Tribunale competente sarà quello ordinario. Il Tribunale per i minorenni sarà competente solo per le
questioni “de potestate” quali ad esempio la decadenza dalla potestà genitoriale.