La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio è una procedura che ne consente l’efficacia civile nello Stato Italiano.
Il legislatore italiano, a seguito dei patti di Villa Madama, ha previsto il principio di obbligatorietà della domanda di parte, ovvero tale procedimento può instaurarsi solo a seguito di impulso delle parti e innanzi alla Corte di Appello territorialmente competente.
Le forme procedurali adottabili possono essere due: il ricorso, che prevede una domanda congiunta delle parti, la citazione in contenzioso tra le parti.
L’autorità giurisdizionale deve verificare l’esistenza di determinati presupposti indicati dal legislatore nella L. n.121/1985.