Cosa è cambiato con la Legge n. 55/2015, denominata comunemente "DIVORZIO BREVE"?
Rispetto alla Legge n. 898/1970 si sono avute le seguenti modifiche:
Si sono ridotti i tempi per ottenere il divorzio. Infatti l’art. 3 della L. n. 898/1970 prevedeva che per ottenere il divorzio dovevano trascorrere 3 anni dal giorno in cui i coniugi si erano recati innanzi al Collegio o al Giudice delegato per separarsi.
Oggi con la legge cd. del “divorzio breve” ci vogliono 6 mesi dalla separazione consensuale e un anno da quella giudiziale (art. 1 L. 55/2015).
Viene anticipato il momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi. Infatti precedentemente tale scioglimento avveniva col passaggio in giudicato della sentenza di separazione, oggi con la legge del c.d. divorzio breve (V. artt. 2 L.55/2015) è stato introdotto l’art. 2 che ha inserito il comma 2 dell’art. 191c.c. il quale anticipa tale momento:
a) per le separazioni giudiziali alla prima udienza nel momento in cui il Collegio o Giudice delegato autorizza i coniugi a vivere separati, b)
per quelle consensuali alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi innanzi al Collegio o Giudice delegato, purchè omologato.
L’ordinanza poi con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale di stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione sull’atto di matrimonio.
Divorzio breve
Cosa è cambiato con la Legge n. 55/2015, denominata comunemente "DIVORZIO BREVE"?